Esterometro: devo pagarlo per i servizi SumUp?
Spieghiamo l'Esterometro.
Dal 1 Gennaio 2019 in Italia è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica e, parallelamente, anche quello dell’Esterometro. In che modo sono correlati tra loro?
La fatturazione elettronica riguarda le operazioni effettuate in territorio esclusivamente italiano, mentre l’Esterometro fa riferimento alle relazioni commerciali con l’estero.
L’esterometro è una misura fiscale attraverso la quale vengono comunicate tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevuti da o verso soggetti esteri non stabiliti nel territorio dello Stato. L’Esterometro sostituisce quello che prima era lo Spesometro, e per questo motivo è chiamato anche “spesometro transfrontaliero”.
Devo pagare l'Esterometro se utilizzo i servizi SumUp?
Abbiamo chiesto alla commercialista Giorgia Salardi un breve video per aiutarti a capire come funziona l'Esterometro se sei un cliente SumUp.
Tutte queste informazioni le trovi anche per iscritto scorrendo la pagina in questo stesso articolo.
Chi deve presentare l'Esterometro?
L’esterometro, in generale, è obbligatorio per tutti i possessori di partita IVA, esclusi i soggetti in regime forfettario e, per chi ancora lo applica, il cd. regime di vantaggio. Va presentato con cadenza trimestrale (quindi 4 volte l’anno) e per l’anno 2021 sono previste le seguenti scadenze:
Trimestre (Gennaio, febbraio, marzo) termine invio 30/04/2021.
Trimestre (aprile, maggio, giugno) termine invio 2/08/2021.
Trimestre (luglio, agosto, settembre) termine invio 2/11/2021.
Trimestre (ottobre, novembre, dicembre) termine invio 31/01/2022.
Come si invia l'Esterometro?
L’invio può essere effettuato da un intermediario abilitato (tipicamente il commercialista) oppure direttamente dal contribuente, attraverso il portale “Fatture e corrispettivi”; in questo caso è necessaria la preventiva richiesta all’Agenzia delle Entrate delle credenziali per l’abilitazione di Fisconline.
Che dati vanno inseriti per l'Esterometro?
dati identificativi del cedente/prestatore (nel caso specifico i dati di SumUp);
dati identificativi del cessionario/committente (i dati della tua impresa/professione);
data del documento comprovante l’operazione;
data di registrazione (da richiedere al commercialista);
numero del documento;
base imponibile;
aliquota IVA applicata e l’imposta, ovvero se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, va indicata la tipologia dell’operazione (nel caso di SumUp, se stai inserendo i dati relativi alla percentuale trattenuta sul transato essendo un servizio finanziario andrà inserita la condizione di SERVIZIO ESENTE da IVA, nel caso invece di acquisto del supporto fisico andrà indicata l’aliquota IVA del 22%).
Devo fare l’Esterometro anche se faccio l’Intrastat?
I due modelli sono simili ma hanno diverse finalità e quindi uno non esclude l’altro.
L’Esterometro (che per i soggetti in regime forfettario ricordiamo è escluso) prescinde dall’ammontare e dalla tipologia di acquisti effettuati e quindi andrà sempre compilato ed inviato. Il modello INTRASTAT acquisti, invece, va presentato solamente nel caso in cui gli acquisti da fornitori intracomunitari in uno dei 4 trimestri precedenti abbiano superato l’importo di € 200.000,00.
Nel caso specifico di SumUp, il modello INTRASTAT acquisti va presentato (eventualmente) solo nel caso di acquisto intracomunitario relativo al supporto fisico (il POS). Nel caso invece delle prestazioni di servizi collegate alla percentuale trattenuta sul transato, essendo un servizio di natura finanziaria, sono escluse dalla compilazione del modello INTRASTAT.
È possibile evitare l'Esterometro?
E’ già possibile evitare l’esterometro comunicando i dati mediante la procedura elettronica con invio di una fattura al SDI (Sistema di Interscambio) con le seguenti caratteristiche:
indicazione della causale “TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari” nel caso di acquisto del supporto POS da SumUp.
indicazione della causale “TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero” per la prestazioni di servizi finanziari offerte da SumUp in relazione alla percentuale trattenuta sul transato.
Questa procedura facoltativa per l’anno 2021, diventerà obbligatoria a partire dal 1/01/2022.
Acquisto di prodotti SumUp e adempimenti IVA
Vediamo adesso gli adempimenti in termini IVA relativamente agli acquisti effettuati da SumUp.
Per quanto riguarda la fattura che ricevi da SumUp per la prestazione di servizi collegata alla percentuale trattenuta ti segnaliamo questo:
la fattura ti arriva da SumUp Irlanda dove c’è la nostra sede legale;
se sei in regime forfettario non dovrai praticamente fare nulla perché il servizio è di natura finanziaria ed in quanto tale è ESENTE da IVA;
se sei in regime ordinario dovrai registrare la fattura e non integrarla ai fini IVA in quanto operazione esente.
Per l’acquisto invece del supporto fisico (POS) si tratta di un acquisto intracomunitario ed in questo caso:
la fattura arriva da SumUp Germania;
se sei in regime forfettario non dovrai fare nulla se nell’anno antecedente hai acquistato complessivamente meno di € 10.000,00 da fornitori europei, perché è prevista questa “franchigia” che ti evita l’adempimento IVA; se al contrario hai superato questo importo, dovrai versare l’IVA relativa all’acquisto intracomunitario entro il 16 del mese successivo;
se sei in regime ordinario dovrai registrare la fattura e integrarla ai fini IVA.
Infine, ricorda che per gli acquisti intracomunitari di beni (esclusi i forfettari sotto soglia) è richiesta l’iscrizione al VIES (VAT Information Exchange System). Puoi verificare la tua iscrizione al VIES collegandoti a questo link.
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