Forfettari 2023: nuovi limiti e requisiti di accesso
Negli ultimi anni il regime forfettario è stato al centro di una profonda revisione. In particolare, la sua ridefinizione è stata una delle misure più volute di recente dal Governo.
Le novità che sono state introdotte non modificano solo i requisiti di accesso e di permanenza al regime, ma hanno chiarito anche i dubbi sorti sull’obbligo di fatturazione elettronica.
Cosa cambia con la Legge di Bilancio?
Come è noto, il regime forfetario è stato introdotto per i piccoli operatori economici, tramite la Legge di Stabilità del 2015, modificata poi con quella del 2016.
Aderire a questo tipo di regime prevede una serie di agevolazioni: semplificazioni ai fini dell’IVA, con determinazione agevolata del reddito imponibile; nessun obbligo alle scritture contabili come il registro delle fatture o dei corrispettivi.
Con la Legge di Bilancio del 2023 sono state introdotte diverse modifiche.
Quali sono le principali novità?
Prima fra tutte l’estensione del limite dei ricavi a € 85.000 dai € 65.000 precedenti. Questo significa che coloro in possesso di p.IVA che durante il 2022 non hanno superato la soglia degli € 85.000 di fatturato, possono accedere o/e stare nel regime forfettario.
La seconda modifica riguarda il nuovo limite di permanenza. Con il superamento del limite di € 100.000 sarà immediata la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dall’anno successivo. Se la soglia degli € 85.000 viene infatti superata ma non arriva ai € 100.000, si può comunque rimanere nel regime nell’anno in corso. Con l’uscita immediata, il contribuente passerà al regime ordinario con l’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria.
La terza modifica riguarda la riduzione dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni di attività. **
** Solo in presenza di determinati requisiti (si faccia riferimento all’ultimo aggiornamento della scheda informativa Regime forfetario - Che cos'è dell’Agenzia delle Entrate).
Quali sono le cause di esclusione dal regime forfettario?
Per potere accedere al regime nel 2023, è però importante che non si rientri in nessuna causa di esclusione.
Infatti, pur rispettando il requisito degli € 85.000 di compensi, esistono alcuni casi in cui non si può comunque applicare il regime forfettario (da verificare nell’anno di applicazione del regime):
Persone fisiche che utilizzano regimi speciali IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito.
I non residenti in Italia, ad eccezione di coloro che risiedono in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Esercenti di attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR), ovvero con controllo, diretto o indiretto, di SRL o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
Coloro con redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti l’importo di € 30.000, nell’anno precedente; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.
Persone fisiche la cui attività sia esercitata nei confronti di datori di lavoro con i quali vi sono/erano rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Chi ha l’obbligo della fatturazione elettronica?
L’obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto lo scorso 1° luglio per i forfettari che nell’anno precedente abbiano superato la soglia dei € 25.000 tra ricavi e compensi.
Alcune problematiche sono però sorte su come intendere quell’anno precedente.
Trattandosi infatti di un riferimento generico, soggetto a più interpretazioni, lo scorso dicembre l’AdE ha chiarito che sono obbligati alla fatturazione elettronica:
dal 1° luglio 2022 (e quindi anche per il 2023), i contribuenti che nell’anno precedente abbiano avuto ricavi superiori a € 25.000;
dal 1° gennaio 2024, tutti gli altri.
Come indicare in fattura il regime forfettario
Chi rientra nel regime è tenuto a riportare in fattura tale dicitura per informare il cliente delle operazioni non soggette ad IVA.
Tramite il nostro gestionale SumUp Fatture è possibile indicare il regime fiscale nelle impostazioni del profilo e intervenire al momento della compilazione del documento.
In particolare, una volta azzerata l’IVA, sarà possibile selezionare il codice d’esenzione N2.2 relativo alle “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111 a 113, della Legge n. 208/2015”.