Fatturazione elettronica: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo formato
Fattura elettronica: cos’è il nuovo formato XML e come funziona
A partire dal 1 Gennaio 2021 sarà obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato XML nell'emissione di fatture elettroniche tramite programma di fatturazione.
Il nuovo formato XML (versione 1.6.1) richiede maggiori informazioni. Sotto trovi tutte le nuove caratteristiche e le differenze rispetto alla versione precedente.
Nuove caratteristiche del tracciato XML
Il nuovo formato prevede la modifica ed espansione delle voci presenti in tre campi del tracciato XML: “TipoDocumento”, “TipoRitenuta”, e “Natura”.
Nuovi codici “TipoDocumento”
Il campo “TipoDocumento” nel tracciato XML della fattura elettronica specifica la tipologia di documento che si vuole emettere. Fino al 1 Ottobre 2020 era possibile specificare solo 7 tipi documenti, mentre ora i codici che si utilizzeranno con il nuovo tracciato sono 18. Grazie a questa espansione, la pre-compilazione dei registri IVA avverrà in maniera più dettagliata e accurata.
Tracciato XML precedente campo “TipoDocumento”:
TD01 Fattura
TD02 Acconto/anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD20 Autofattura
Tracciato XML aggiornato campo “TipoDocumento”:
TD01 Fattura
TD02 Acconto/anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
Nuovi codici “TipoRitenuta”
Il campo “TipoRitenuta” precedente accettava soltanto due valori, “ritenuta persone fisiche” e “ritenuta persone giuridiche”. A partire dal 1 Gennaio 2021 sarà obbligatorio precisare 6 codici relativi al tipo di ritenuta applicabile, come previsto dalla nuova versione del formato XML.
Tracciato XML precedente campo “TipoRitenuta”:
RT01 Ritenuta persone fisiche
RT02 Ritenuta persone giuridiche
Tracciato XML aggiornato campo “TipoRitenuta”:
RT01 Ritenuta persone fisiche
RT02 Ritenuta persone giuridiche
RT03 Contributo INPS
RT04 Contributo ENASARCO
RT05 Contributo ENPAM
RT06 Altro contributo previdenziale
Nuovi codici “Natura”
Il campo “Natura” definisce il motivo per cui l’IVA non viene addebitata per alcune operazioni. Le nuove voci aggiunte facilitano il processo di elaborazione delle dichiarazioni IVA precompilate, identificando il motivo per cui l’imposta non viene addebitata.
Tracciato XML precedente campo “Natura”:
N1 escluse ex art.15
N2 non soggette
N3 non imponibili
N4 esenti
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)
Tracciato XML aggiornato campo “Natura”:
N1 Operazioni escluse ex art. 15
N2.1 Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
N2.2 Operazioni non soggette – altri casi
N3.1 Operazioni non imponibili – esportazioni
N3.2 Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 Operazioni esenti
N5 Regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 Inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)
Come accennato all’inizio dell’articolo, queste modifiche saranno obbligatorie a partire dal 1 Gennaio 2021. Fino al 31 dicembre 2020 le fatture elettroniche predisposte con il tracciato attuale (XML 1.5) continueranno perciò ad essere accettate dal Sistema di Interscambio.
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