Fatturazione elettronica: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo formato

Fattura elettronica: cos’è il nuovo formato XML e come funziona

A partire dal 1 Gennaio 2021 sarà obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato XML nell'emissione di fatture elettroniche tramite programma di fatturazione.

Il nuovo formato XML (versione 1.6.1) richiede maggiori informazioni. Sotto trovi tutte le nuove caratteristiche e le differenze rispetto alla versione precedente.

Nuove caratteristiche del tracciato XML

Il nuovo formato prevede la modifica ed espansione delle voci presenti in tre campi del tracciato XML: “TipoDocumento”, “TipoRitenuta”, e “Natura”.

Nuovi codici “TipoDocumento”

Il campo “TipoDocumento” nel tracciato XML della fattura elettronica specifica la tipologia di documento che si vuole emettere. Fino al 1 Ottobre 2020 era possibile specificare solo 7 tipi documenti, mentre ora i codici che si utilizzeranno con il nuovo tracciato sono 18. Grazie a questa espansione, la pre-compilazione dei registri IVA avverrà in maniera più dettagliata e accurata.

Tracciato XML precedente campo “TipoDocumento”:

  • TD01 Fattura

  • TD02 Acconto/anticipo su fattura

  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella

  • TD04 Nota di Credito

  • TD05 Nota di Debito

  • TD06 Parcella

  • TD20 Autofattura

Tracciato XML aggiornato campo “TipoDocumento”:

  • TD01 Fattura

  • TD02 Acconto/anticipo su fattura

  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella

  • TD04 Nota di Credito

  • TD05 Nota di Debito

  • TD06 Parcella

  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno

  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72

  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

  • TD21 Autofattura per splafonamento

  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA

  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

  • TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)

  • TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)

  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)

  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa 

Nuovi codici “TipoRitenuta”

Il campo “TipoRitenuta” precedente accettava soltanto due valori, “ritenuta persone fisiche” e “ritenuta persone giuridiche”. A partire dal 1 Gennaio 2021 sarà obbligatorio precisare 6 codici relativi al tipo di ritenuta applicabile, come previsto dalla nuova versione del formato XML.

Tracciato XML precedente campo “TipoRitenuta”:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche

  • RT02 Ritenuta persone giuridiche

Tracciato XML aggiornato campo “TipoRitenuta”:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche

  • RT02 Ritenuta persone giuridiche

  • RT03 Contributo INPS

  • RT04 Contributo ENASARCO

  • RT05 Contributo ENPAM

  • RT06 Altro contributo previdenziale

 Nuovi codici “Natura”

Il campo “Natura” definisce il motivo per cui l’IVA non viene addebitata per alcune operazioni. Le nuove voci aggiunte facilitano il processo di elaborazione delle dichiarazioni IVA precompilate, identificando il motivo per cui l’imposta non viene addebitata. 

Tracciato XML precedente campo “Natura”:

  • N1 escluse ex art.15

  • N2 non soggette

  • N3 non imponibili

  • N4 esenti

  • N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura

  • N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)

  • N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

 

Tracciato XML aggiornato campo “Natura”:

  • N1 Operazioni escluse ex art. 15

  • N2.1 Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies

  • N2.2 Operazioni non soggette – altri casi

  • N3.1 Operazioni non imponibili – esportazioni

  • N3.2 Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie

  • N3.3 Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino

  • N3.4 Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

  • N3.5 Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento

  • N3.6 Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

  • N4 Operazioni esenti

  • N5 Regime del margine/IVA non esposta in fattura

  • N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

  • N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro

  • N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile

  • N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati

  • N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

  • N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

  • N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

  • N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico

  • N6.9 Inversione contabile – altri casi

  • N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)

Come accennato all’inizio dell’articolo, queste modifiche saranno obbligatorie a partire dal 1 Gennaio 2021. Fino al 31 dicembre 2020 le fatture elettroniche predisposte con il tracciato attuale (XML 1.5) continueranno perciò ad essere accettate dal Sistema di Interscambio.

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