Regime semplificato - Cos’è il regime semplificato?
Il regime semplificato è un regime contabile che riduce gli obblighi di contabilità per le attività entro un certo limite di volume di affari.
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Il regime semplificato, o regime di contabilità semplificata, ha come vantaggio il fatto di essere molto semplice da applicare e di richiedere poche conoscenze contabili, rendendo quindi la gestione di una nuova attività, o di una piccola attività, molto più facile e meno onerosa.
Tutte le imprese individuali o le società di persone o assimilate ricadono “naturalmente” sotto il regime semplificato se nell’anno solare non superano:
Il limite di ricavi di euro 400.000,00 se l’attività consiste nella prestazione di servizi
Il limite di ricavi di euro 700.000,00 se l’attività consiste in qualcosa di diverso dalla prestazione di servizi
Il regime semplificato per una nuova attività
Al momento della registrazione di una nuova attività, quando avviene la richiesta di attribuzione del numero di partita IVA, se il volume di affari presunto indicato è al di sotto dei limiti sopra citati, il regime contabile è automaticamente quello semplificato.
Il regime semplificato nel caso di prestazione di più attività differenti
Nel caso in cui un’impresa eserciti allo stesso momento sia attività di servizi che attività di altra natura, si fa riferimento all’attività prevalente, ossia quella col volume di affari maggiore.
Nel caso invece che servizi e altre attività siano imprescindibili, ossia che i ricavi non siano annotati separatamente, allora si fa riferimento al limite delle attività diverse dalla prestazione di servizi ossia di euro 700.000,00.
Il regime semplificato è obbligatorio sotto i limiti?
Il regime semplificato non è da adottare obbligatoriamente se vi si ricade. Se, per esempio, un soggetto passivo IVA preferisce il regime ordinario, può adottarlo.
Il contribuente che opta per il regime ordinario, il quale resta valido fino a quando non viene revocato, può fare ciò semplicemente applicando le regole del regime che lo riguardano.
La scelta di optare per questo regime e la revoca di esso, si desumono dal comportamento seguito e dalla dichiarazione IVA successiva alla scelta, nella quale va riportata la decisione presa.
Tutte le agevolazioni del regime semplificato
Coloro che adottano il regime della contabilità semplificata non sono obbligati a redigere il bilancio e sono esonerati dal tenere scritture contabili come il libro giornale, il libro inventari e le scritture ausiliarie.
Al contrario, la contabilità che si deve tenere è:
I registri IVA, nei quali (mancando il libro giornale) vanno riportate anche le annotazioni non utili ai fini dell’imposta
Il registro dei beni ammortizzabili, non necessario se si forniscono gli stessi dati all’Amministrazione Finanziaria
Il Libro Unico del Lavoro, nel caso di dipendenti
Il registro di incassi e pagamenti, entro 60 giorni dall’avvenuto pagamento o dell'incasso registrato
Non è più obbligatoria la bollatura del registro dei beni ammortizzabili né dei registri IVA, mentre rimane l’obbligo di numerazione progressiva eseguita autonomamente dal soggetto incaricato della tenuta delle scritture.
Inoltre, vi è la possibilità per il soggetto incaricato delle scritture, di registrare le spese per prestazioni di lavoro dipendente cumulativamente nel registro IVA acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma solo se queste spese sono regolarmente annotate anche sul Libro Unico del Lavoro.