Come emettere una fattura nel regime forfettario
Sei un contribuente del regime forfettario e sei alla tua prima fattura? In questo articolo scoprirai quali sono gli elementi da includere in fattura per essere conforme alla Legge italiana.
L’art. 18 del D.L. N. 36/22 ha esteso gli obblighi di fatturazione elettronica dall'1 luglio 2022 via SdI ai forfettari che abbiano superato il limite di compensi o ricavi pari a € 25.000 su base annua.
La tua fattura, per essere a norma di Legge, deve includere tutti gli elementi prescritti dall'articolo 21 del DPR 633/1972, ovvero:
Un numero di fattura univoco che identifichi il documento e che segua una sequenza progressiva senza salti
La data di emissione e quella di pagamento nel caso in cui siano diverse
I dettagli di chi crea la fattura (nome o ragione sociale, indirizzo e numero di partita IVA)
I dettagli del cliente (come per il prestatore e inclusivi di partita IVA o codice fiscale)
Un elenco e descrizione dei beni o servizi oggetto della transazione
Un’indicazione dei prezzi unitari e del numero di unità
L’imponibile e il totale da pagare
Tutte queste voci vengono automaticamente predisposte nei modelli di fattura di molti programmi di fatturazione.
Diciture da riportare in fattura
Poiché sei in un regime fiscale agevolato, devi indicare in fattura "Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”.
Per quanto riguarda l'IVA, questa non deve essere applicata in fattura né detratta dagli acquisti. Per questo è necessario indicare che l'operazione non è soggetta all'IVA e riportare il riferimento "Operazione in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014 art.1 commi da 54 a 89".
Inoltre, poichè in questo regime non viene inclusa l'IVA è necessario applicare una marca da bollo da € 2 se la fattura ha un importo maggiore di € 77,47 e docrai scrivere "Imposta da bollo sull'originale. ID XXXXXXXX".
Infine, per questo regime non è possibile operare con ritenuta d'acconto come anticipo sulle imposte e per questo bisogna indicare "Il compenso non è soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1, comma 67".
Regime forfettario e operazioni estere UE
Vi sono delle specifiche regole di fatturazione che riguardano i forfettari sia per le operazioni intracomunitarie, e quindi per i relativi obblighi intrastat, sia per le operazioni estere verso operatori extra-UE. È quindi è importante fare i giusti riferimenti alle esenzioni IVA per non incorrere in sanzioni. Nell'ambito UE dobbiamo distinguere due casi per il regime forfettario:
La cessione di beni;
L’acquisto di beni.
Fatture per la cessione di beni in ambito UE
Qui occorre distinguere ancora quelle operazioni verso altri operatori economici (B2B) oppure verso i privati (B2C).
Verso altri operatori economici (B2B)
Le operazioni estere per le cessioni di beni effettuate nei confronti di altri operatori economici UE in regime forfettario, non sono da considerarsi operazioni intracomunitarie. Secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 2, del D.L. n. 331/93, infatti, qualora il soggetto forfettario effettui la cessione di un bene verso un soggetto passivo IVA comunitario, la stessa è allo stesso livello di un'operazione interna (non un'operazione estera).
Questo significa che non deve essere applicata l'IVA in fattura e non sussistono tutti gli obblighi di un'operazione intracomunitaria, ovvero non è necessario registrarsi all'elenco VIES o compilare il modello Intrastat.
In fattura deve essere riportata la dicitura “la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93“.
Verso i privati (B2C)
Tali operazioni nei confronti di soggetti privati prevedono le stesse regole per le cessioni effettuate verso gli operatori economici. Pertanto, anche in questo caso dovrà essere riportata la dicitura menzionata sopra.
Fatture per l’acquisto di beni in ambito UE
Nel caso di acquisti di beni da un altro Paese dell'Unione Europea, il superamento o meno della soglia del prezzo netto di € 10.000 (quindi IVA esclusa) determina il comportamento da adottare dal punto di vista fiscale:
Nel caso in cui l'anno precedente questo importo non sia stato raggiunto e neppure nell'anno corrente, il contribuente forfettario viene considerato come privato e alla fattura viene applicata l'IVA estera. L'operazione, dunque, non si configura come intracomunitaria e come acquirente forfettario non devi identificarti nell'elenco VIES o compilare il modello Intrastat;
Nel caso in cui, invece, il valore dei beni acquistati sia superiore a € 10.000, l'operazione si considera come intracomunitaria e devi necessariamente registrarti al VIES e compilare il modello Intrastat. Questa operazione viene gestita con la procedura del reverse charge o inversione contabile. L'IVA non viene dunque applicata nel documento e bisogna riportare come esenzione la dicitura dell'applicazione del reverse charge.
Nel caso in cui effettui un acquisto in reverse charge da un fornitore europeo, devi versare l'imposta senza poterla detrarre e integrare il documento ricevuto con i valori IVA.
Questa deve essere liquidata entro il giorno 16 del mese successivo alla data della transazione.
Regime forfettario e fatturazione extra-UE
Anche nel caso delle transazioni extra-UE, devi considerare se l'operazione riguarda beni o servizi e se vendi o acquisti dal soggetto extra-UE.
Fatture di vendita di beni extra-UE
Nel caso in cui il tuo cliente sia registrato in un Paese fuori dall'Unione Europea, l'operazione è fuori dal campo IVA e in fattura non puoi applicare l'IVA ma devi specificare che si tratta di un'operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 8 del DPR 633/1972.
Le attività di esportazione non rappresentano una ragione per non poter operare in regime forfettario come succedeva per i contribuenti minimi.
Fatture di acquisto di beni extra-UE
Se acquisti beni da un fornitore in un Paese fuori dall'Unione Europea, devi seguire le regole di importazione e l'IVA verrà applicata alla dogana quando i beni entrano nel territorio italiano.
Fatture di vendita per servizi extra-UE
A queste operazioni non viene applicata l'IVA e deve essere riportata la dicitura "Operazione non soggetta" tra le esenzioni IVA.
Fatture di acquisto per servizi extra-UE
In questo caso non è necessaria l'iscrizione al VIES o la compilazione del modello Intrastat. Quindi devi emettere un'autofattura per integrare le informazioni relative all'IVA e pagare l'importo entro il 16 del mese successivo alla data in cui è stata effettuata l'operazione.
Regime forfettario e programma di fatturazione
Puoi gestire facilmente la tua partita IVA in regime forfettario grazie a un programma di fatturazione.
SumUp Fatture è un programma di fatturazione semplice e intuitivo che ti permette di avere sotto controllo la panoramica della tua attività ovunque ti trovi.