Fatturazione: operazioni imponibili, non imponibili, esenti ed escluse
Quando emetti una fattura devi stare attento a includere tutte le informazioni rilevanti e richieste dalla Legge per certificare la vendita di prodotti o servizi.
Dei termini che generano spesso confusione rispetto al trattamento IVA sono imponibile, non imponibile, esente ed esclusa.
In questo articolo cerchiamo di chiarire i dubbi in merito e fare luce su questi termini.
Quando si applica l'IVA?
L'IVA può essere applicata alle operazioni a patto che siano rispettati 3 criteri:
Oggettivo: si tratta di una vendita di beni o servizi
Soggettivo: l'operazione deve essere inerente alle operazioni all'attività aziendale o professionale
Territoriale: l'operazione deve essere effettuata in Italia
È bene precisare che la non applicazione dell'imposta non presuppone che le operazioni non siano rilevanti.
Le operazioni non imponibili esenti producono degli obblighi formali e sostanziali che richiedono l'annotazione nei registri contabili.
Operazioni imponibili
Si definiscono imponibili le operazioni che soddisfano i 3 criteri per l'applicazione IVA. Le 4 aliquote correntemente applicabili sono:
IVA al 4% per i beni di prima necessità
IVA al 5% su erbe e piante aromatiche e per le operazioni di cooperative sociali e consorzi
IVA al 10% prevista per gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali
IVA al 22% che è l'aliquota ordinaria
Operazioni non imponibili
Si definiscono non imponibili le operazioni che mancano di uno o più requisiti per l'applicazione dell'imposta.
Un esempio può essere l'esportazione in cui viene meno il principio di territorialità ma rimangono comunque gli obblighi formali e sostanziali.
Operazioni esenti
L'articolo 10 della Legge 633/1972 prevede delle operazioni che, pur soddisfacendo i 3 requisiti di applicazione dell'IVA, ne escludono l'inserimento per ragioni tecniche o sociali, ma che devono comunque essere annotate, registrate e riportate nelle dichiarazioni IVA.
In questa categoria rientrano ad esempio le prestazioni sanitarie (come quelle di medici, infermieri e fisioterapisti), attività culturali e educative, operazioni di riscossione dei tributi, di mediazione e mandato, giochi e scommesse.
In questo caso, bisognerà applicare l’esenzione IVA in fattura.
Operazioni escluse
Le operazioni escluse devono essere citate nell'articolo 15 del decreto 633/1972 e non vengono considerate rilevanti ai fini contabili e fiscali.
Un esempio sono le spese sostenute in nome e per conto di terzi che spesse volte vengono inserite nella fattura degli avvocati.